Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la dotazione annuale del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, già incrementata ai sensi del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.